Art. 52.
(Referendum regionali).

      1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo.
      2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

          a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dello Statuto;

          b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;

          c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto.